Art. 1.
(Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle misure di prevenzione).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni in materia di misure di prevenzione applicate dall'autorità giudiziaria.
      2. Il testo unico di cui al comma 1, previa ricognizione della vigente normativa relativa alle misure di prevenzione, coordina e armonizza in modo organico la stessa, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere il principio di legalità delle misure di prevenzione; prevedere che le misure di prevenzione possano essere applicate nei confronti delle persone fisiche e giuridiche; prevedere, altresì, che le misure di prevenzione patrimoniali possano essere applicate disgiuntamente rispetto a quelle personali e possano essere chieste e applicate anche nei confronti di persone decedute, entro i cinque anni successivi alla data del decesso; prevedere che le misure di prevenzione diverse dalla confisca abbiano una durata non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni, fatti salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti;

          b) prevedere che le misure di prevenzione personali possano essere applicate:

              1) ai soggetti che, sulla base di elementi di fatto, risultano dediti alla

 

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commissione di reati che ledono o mettono concretamente in pericolo l'integrità fisica o sessuale, l'ambiente, la salute, l'ordine e la sicurezza pubblica, il patrimonio, nonché di reati contro la pubblica amministrazione ovvero di taluno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

              2) ai soggetti che sono indiziati di appartenenza, agevolazione o concorso nelle associazioni per delinquere:

                  2.1) di cui agli articoli 270-bis o 416-bis del codice penale;

                  2.2) finalizzate all'immigrazione clandestina ovvero al traffico di esseri umani;

                  2.3) previste dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

                  2.4) previste dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

              3) ai soggetti che sono indiziati della commissione di reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, ovvero dalla circostanza di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146;

          c) prevedere che le misure di prevenzione patrimoniali possano essere applicate:

              1) ai soggetti di cui alla lettera b), con riferimento ai beni di cui abbiano la disponibilità, anche indiretta, e di cui non dimostrino la legittima provenienza;

              2) ai soggetti i quali, sulla base di elementi di fatto quali la condotta, il tenore di vita o la disponibilità, anche

 

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indiretta, di beni per un valore sproporzionato alla propria attività economica ovvero al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi, esclusi i redditi provenienti da operazioni fittizie, e dei quali non dimostrino la legittima provenienza, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il prodotto, il profitto o il prezzo di attività criminose o il reimpiego di essi;

              3) ai soggetti che compiono volontariamente ogni attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, provvista, intermediazione, deposito, custodia, erogazione o messa a disposizione di fondi o risorse economiche, in qualunque modo realizzati, ovvero alla fornitura o comunque alla messa a disposizione di altri beni destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati al fine di agevolare l'attività di una delle associazioni di cui alla lettera b), numero 2), o dei suoi appartenenti;

          d) prevedere che le misure di prevenzione patrimoniali si applichino alle società ed enti, diversi dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali, dagli altri enti pubblici non economici, nonché dagli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, nei confronti dei quali sussiste il fondato motivo, desunto da concreti elementi di fatto, di ritenere che:

              1) siano finanziati, in tutto o in parte rilevante, controllati, anche per il tramite di soggetti fiduciari o interposte persone, ovvero amministrati, anche indirettamente o di fatto, da taluna delle associazioni di cui alla lettera b), numero 2), da suoi appartenenti o comunque da soggetti che operano nell'interesse esclusivo o prevalente della stessa;

              2) svolgano la propria attività economica sfruttando la protezione o agevolando, anche indirettamente e in via non esclusiva, l'attività di una delle associazioni di cui alla lettera b), numero 2), o dei suoi appartenenti;

              3) siano titolari di beni o risorse economiche per un valore sproporzionato

 

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alla propria attività economica o al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi, quando debba ritenersi, sulla base di concreti elementi, che detti beni o risorse costituiscano il prodotto, il profitto o il prezzo di attività criminose o il reimpiego di essi;

              4) si trovino nelle condizioni di cui alla lettera s) ovvero, pur avendo reso la denuncia di assoggettamento di cui alla lettera p), non abbiano reciso il legame con l'organizzazione criminale;

          e) disciplinare la competenza ad applicare le misure di prevenzione nel seguente modo:

              1) prevedere che competente a decidere sulle misure di prevenzione personali e patrimoniali sia il tribunale del capoluogo della provincia ove dimora la persona fisica ovvero ove di fatto opera la società o l'ente; prevedere che, per quanto concerne la provincia di Caserta, resti ferma la competenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

              2) prevedere che, quando vengono richieste congiuntamente misure di prevenzione personali e patrimoniali, competente a conoscere di tutte le richieste sia il tribunale competente ad applicare la misura di prevenzione personale;

              3) prevedere che, in caso di morte della persona fisica cui potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, la competenza per territorio venga determinata in relazione al luogo di ultima dimora dell'interessato;

              4) prevedere che, in caso di irreperibilità, latitanza, assenza, residenza o dimora all'estero della persona fisica cui potrebbe applicarsi la misura di prevenzione patrimoniale, la competenza per territorio venga determinata in relazione al luogo ove si trova il bene da confiscare;

              5) prevedere che, se l'ente cui potrebbe applicarsi la misura di prevenzione patrimoniale opera in più luoghi, sia competente il tribunale del capoluogo della provincia ove si trova il bene da confiscare;

 

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              6) prevedere che, nel caso di società costituita all'estero, sia competente, in successione graduata, il tribunale del capoluogo della provincia:

                  6.1) ove si trova la sede dell'amministrazione ovvero la sede operativa dell'impresa;

                  6.2) ove si trova il bene da confiscare;

              7) prevedere che, nei casi di cui ai numeri 4), 5) e 6), se più sono i beni da confiscare ed essi si trovano in province diverse, si abbia riferimento al bene di maggior valore;

              8) prevedere che, quando la richiesta ha per oggetto più società facenti parte del medesimo gruppo, sia competente il tribunale del capoluogo della provincia ove si trova la sede della società capogruppo e che, se la società capogruppo ha sede all'estero, si applichino i criteri di cui ai numeri 6) e 7);

          f) prevedere che il tribunale di prevenzione sia composto di norma da magistrati esperti in materia civile e penale; che in seno al collegio di prevenzione sia designato un giudice delegato; che in caso di mutamento della composizione del collegio restino validi tutti gli atti assunti dal collegio diversamente composto;

          g) disciplinare le indagini patrimoniali nel seguente modo:

              1) prevedere i casi in cui sussista l'obbligo di effettuare investigazioni patrimoniali da parte della polizia giudiziaria, ferme restando le specifiche competenze del Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575;

              2) prevedere i casi in cui il pubblico ministero sia tenuto a svolgere obbligatoriamente tutte le indagini necessarie per l'accertamento dei presupposti applicativi delle misure di prevenzione;

              3) prevedere che i soggetti titolari del potere di proposta possano chiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, a banche e a società commerciali, a

 

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persone incaricate di un pubblico servizio o esercenti un servizio di pubblica necessità, nonché a privati, informazioni ritenute utili ai fini delle indagini; prevedere la necessità di autorizzazione scritta del pubblico ministero nei casi in cui debba essere acquisita documentazione bancaria o comunque coperta dal segreto professionale o dal segreto d'ufficio, nonché per accedere presso uffici pubblici e presso ogni locale destinato all'esercizio di attività commerciale o professionale, al fine di ricercare atti, documenti, corrispondenza e ogni altra utile informazione;

          h) disciplinare il potere di proposta delle misure di prevenzione nel seguente modo:

              1) prevedere che le misure di prevenzione possano essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, dal questore e dal direttore della Direzione investigativa antimafia (DIA), stabilendo forme di comunicazione o intesa con il procuratore della Repubblica quando la proposta provenga dagli altri soggetti citati;

              2) prevedere che la competenza a investigare e a formulare la proposta di misura di prevenzione patrimoniale spetti, ferma restando la competenza del questore e del direttore della DIA, al procuratore della Repubblica presso il tribunale avente sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello, almeno con riferimento ai casi previsti alle lettere b) numeri 2) e 3), c), con riferimento ai soggetti di cui alla lettera b), numeri 2) e 3), e d), numeri 1), 2) e 3), limitatamente ai reati di competenza distrettuale;

              3) prevedere che per la trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale di competenza distrettuale possano essere applicati magistrati delle procure territoriali;

              4) prevedere che, quando si procede ad indagini preliminari in ordine a reati di competenza distrettuale, la proposta di misure di prevenzione patrimoniali sia sempre esercitata non oltre l'esercizio

 

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dell'azione penale, salvo che siano necessarie investigazioni patrimoniali particolarmente complesse;

              5) prevedere che, se le investigazioni patrimoniali non abbiano consentito di raccogliere elementi utili, il pubblico ministero disponga non doversi procedere all'azione di prevenzione con decreto motivato;

          i) prevedere le seguenti attribuzioni del procuratore nazionale antimafia:

              1) esercizio di funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti delle procure della Repubblica legittimate a proporre l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale;

              2) possibilità di disporre, limitatamente ai procedimenti relativi ai soggetti indiziati dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli affari;

          l) disciplinare quale misura di prevenzione personale la sorveglianza speciale, prevedendo:

              1) la non necessaria prodromicità dell'avviso orale di pubblica sicurezza, aggiornando il catalogo delle prescrizioni che il giudice può impartire al sottoposto, includendo fra esse l'obbligo di comunicare tutti gli atti di disposizione patrimoniale e il divieto di condurre veicoli a motore di qualsiasi tipo;

              2) che, in caso di inottemperanza grave o reiterata alle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale, il tribunale possa sostituire ovvero integrare le stesse con altre più afflittive;

              3) che, quando applica la misura della sorveglianza speciale, il tribunale possa imporre al sottoposto di prestare cauzione, il cui importo sia commisurato alle capacità reddituali dello stesso; che la cauzione possa essere sostituita da idonea garanzia ipotecaria ovvero di garanzia fideiussoria

 

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prestata da un istituto di rilievo nazionale, purché, in tale ultimo caso, si tratti di fideiussione solidale;

              4) che quali misure accessorie alla sorveglianza speciale il tribunale possa applicare anche l'interdizione temporanea dalle funzioni di amministrazione e controllo di società e il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione;

              5) che, in caso di inottemperanza all'obbligo imposto al sorvegliato speciale di comunicare tutti gli atti di disposizione patrimoniale, il tribunale possa imporre, secondo criteri di proporzionalità e d'idoneità a fronteggiare la pericolosità sociale manifestata dal sottoposto, le misure del controllo giudiziario e dell'amministrazione giudiziaria dei beni; che, quando risulti il concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di amministrazione giudiziaria vengano dispersi, sottratti o alienati, il proponente possa chiedere al tribunale di disporne il sequestro;

          m) prevedere e disciplinare quale misura di prevenzione patrimoniale la confisca dei beni, stabilendo:

              1) che la confisca sia in ogni tempo disposta anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri, fatti salvi i diritti dei terzi tutelati dalla legge;

              2) che, se il proposto, il sottoposto, gli amministratori giudiziari o i loro coadiutori disperdono, distraggono, occultano o svalutano i beni propri o dell'ente al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca abbiano ad oggetto denaro o altri beni di importo equivalente;

              3) che la confisca possa altresì essere in ogni tempo disposta quando risulti che beni già confiscati, dopo l'assegnazione o la destinazione, siano tornati, anche per interposta persona, nella disponibilità o nel controllo del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui alla lettera b), numero 2), o di suoi appartenenti;

              4) che a seguito della confisca definitiva i beni vengano acquisiti al patrimonio

 

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indisponibile dello Stato, salvi i casi in cui il testo unico espressamente preveda altre destinazioni pubbliche o la possibilità di alienazione, garantendo che i beni non possano essere riacquistati da soggetti appartenenti alla criminalità organizzata;

              5) che la confisca di prevenzione possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati nel territorio di Paesi appartenenti all'Unione europea, nei limiti e con le procedure previsti dalla legislazione dell'Unione stessa;

          n) disciplinare il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione nel seguente modo:

              1) prevedere che, dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, e quando il pubblico ministero lo autorizza, gli esiti delle indagini patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza a fini fiscali;

              2) prevedere che l'azione di prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale;

              3) prevedere che la proposta di misura di prevenzione sia irretrattabile;

              4) prevedere che la proposta di misura di prevenzione contenga:

                  4.1) le generalità della persona fisica ovvero la denominazione della persona giuridica e il nome del suo legale rappresentante;

                  4.2) la descrizione dei presupposti e degli elementi di fatto su cui si fonda il giudizio di pericolosità sociale posto alla base della misura di volta in volta richiesta;

                  4.3) l'indicazione della persona fisica o giuridica che ha l'attuale titolarità dei beni confiscabili; nel caso in cui siano richieste misure di prevenzione patrimoniali, l'individuazione dei beni suscettibili di confisca, l'indicazione dei luoghi dove essi sono situati o custoditi, la descrizione catastale e gli estremi di identificazione dei beni, ove risultanti da pubblici registri;

                  4.4) la data e la sottoscrizione;

 

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              5) prevedere che l'assenza delle indicazioni di cui ai numeri 4.1), 4.2) e 4.4) determini la nullità della richiesta; che la nullità debba essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro la prima udienza; che il tribunale assegni in tal caso al pubblico ministero un termine per sanare le nullità riscontrate;

              6) prevedere che l'incompetenza del tribunale debba essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui al numero 5), e che avverso l'ordinanza di rigetto dell'eccezione possa essere proposto ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo del procedimento;

              7) prevedere che sul ricorso di cui al numero 6) la Corte di cassazione decida in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 611 del codice di procedura penale, e che se la Corte di cassazione dichiari inammissibile o rigetti il ricorso la questione di competenza non possa più essere rilevata o eccepita, né costituire oggetto di successiva impugnazione;

              8) prevedere che, salvo quanto previsto in casi particolari, il presidente del tribunale, ricevuta la proposta, fissi l'udienza in camera di consiglio per una data compresa nei trenta giorni successivi, designando in favore del proposto, che sia privo di un difensore di fiducia, un difensore d'ufficio; che quando sia proposta una misura di prevenzione nei confronti di un ente, il difensore venga nominato in favore del legale rappresentante dello stesso;

              9) prevedere che il decreto di fissazione della data di udienza venga comunicato al pubblico ministero e notificato, almeno dieci giorni prima della data medesima, alle persone nei cui confronti è proposta la misura e ai loro difensori, nonché alle altre persone o enti interessati;

              10) prevedere che l'udienza di prevenzione si svolga con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero e che la persona fisica o il legale rappresentante della persona giuridica nei cui confronti è proposta una misura di

 

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prevenzione vengano sentiti qualora compaiano e ne facciano richiesta;

              11) prevedere che il tribunale, anche d'ufficio, acquisisca gli elementi necessari ai fini della decisione, con le modalità previste dall'articolo 185 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; che il tribunale possa altresì indicare al pubblico ministero, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di ulteriori elementi, a tal fine assegnando un termine;

              12) prevedere che nel corso dell'udienza il pubblico ministero possa modificare la proposta originaria e che, se la modifica ha per oggetto la richiesta di applicazione di una misura di prevenzione con modalità più afflittive o per una durata più lunga, il proposto, ove ne faccia richiesta, abbia diritto a un termine a difesa non superiore a venti giorni; che il termine venga sempre concesso in caso di assenza del proposto dall'udienza;

              13) prevedere che, in caso di rigetto, una nuova proposta possa essere presentata soltanto se vengano acquisiti o indicati elementi precedentemente non valutati;

              14) prevedere che il provvedimento che applica la misura di prevenzione sia comunicato al pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte d'appello e all'interessato, nonché al soggetto delegato per l'esecuzione, e che il provvedimento che applica la misura di prevenzione patrimoniale sia altresì comunicato al procuratore nazionale antimafia e al competente nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza; che il provvedimento che applica la misura di prevenzione nei confronti di una persona fisica sia iscritto nel casellario giudiziario e che il provvedimento che applica la misura di prevenzione nei confronti di un ente sia comunicato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'annotazione nel registro delle imprese; prevedere le altre comunicazioni necessarie per l'alimentazione del circuito

 

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informativo finalizzato all'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

              15) prevedere l'utilizzabilità nel procedimento di prevenzione delle prove e degli elementi di prova acquisiti nel corso di procedimenti penali, nonché di atti e documenti relativi a processi civili o amministrativi;

              16) prevedere la disciplina delle impugnazioni;

              17) prevedere che, quando viene richiesta la misura della confisca, si applichino i seguenti princìpi:

                  17.1) stabilire le modalità di esecuzione e di pubblicità del sequestro;

                  17.2) prevedere i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero degli immobili sequestrati;

                  17.3) prevedere la possibilità di operare il sequestro di prevenzione in via di urgenza;

                  17.4) stabilire che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso dei beni e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;

                  17.5) prevedere che i termini di cui al numero 17.4) possano essere prorogati, anche d'ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per non più di due volte, in caso di investigazioni complesse o di compendi patrimoniali rilevanti ovvero quando permanga un grave e comprovato pericolo che i beni vengano dispersi, deteriorati, sottratti o alienati;

                  17.6) prevedere che nei termini di cui ai numeri 17.4) e 17.5) non siano computati tutti i periodi di tempo riconducibili ad attività del proposto o del difensore, quali gli impedimenti e il tempo

 

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necessario per la proposizione di impugnazioni;

                  17.7) prevedere l'ipotesi di presunzione di intestazione o trasferimento fittizio a terzi, stabilendo che in ogni caso non siano considerati terzi i familiari del proposto;

                  17.8) prevedere la nullità assoluta e insanabile di tutti gli atti di disposizione, da parte del proposto, dei beni assoggettati a sequestro di prevenzione, nonché, in caso di sequestro di azienda, l'inefficacia dei pagamenti relativi all'azienda sequestrata ricevuti dal proposto o da lui eseguiti dopo l'esecuzione del provvedimento di sequestro, salva la tutela dei terzi in buona fede;

                  17.9) prevedere che, quando nel corso del procedimento emergono ulteriori beni di cui potrebbe essere disposta la confisca, possa essere disposta l'estensione del sequestro o della confisca a tali beni; che per tali beni i termini di cui ai numeri 17.4) e 17.5) decorrano separatamente con riferimento alla data di immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi;

                  17.10) prevedere che la confisca si trascriva, iscriva o annoti nelle forme del sequestro e che, in caso di confisca di un intero compendio aziendale, l'amministratore richieda la cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese;

                  17.11) stabilire che a seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni siano acquisiti dallo Stato liberi da oneri e pesi, per essere destinati a finalità di interesse sociale;

                  17.12) prevedere che il provvedimento definitivo di confisca sia comunicato immediatamente agli organi o enti competenti per legge in ordine alla destinazione finale dei beni, nonché al prefetto e al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

          o) prevedere che le sentenze di proscioglimento e di assoluzione non escludano, di per sé, la sussistenza dei presup

 

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posti per l'applicazione o il mantenimento delle misure di prevenzione;

          p) prevedere che i titolari del potere di rappresentanza, ovvero coloro che detengono una quota qualificata dell'impresa o ente che si trova sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento di cui all'articolo 416-bis del codice penale, rendano all'autorità giudiziaria ovvero alle Forze di polizia denuncia di assoggettamento ad influenza mafiosa; che nella fase transitoria, per le imprese o enti che già si trovino nelle condizioni di intimidazione o di assoggettamento, detta denuncia possa essere resa nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del testo unico;

          q) prevedere che, in favore delle imprese o enti in relazione ai quali sia stata resa la denuncia di assoggettamento ad influenza mafiosa di cui alla lettera p), il tribunale possa applicare, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, le seguenti misure di cautela e di sostegno:

              1) il controllo giudiziario, stabilendo: l'obbligo di non cambiare sede, denominazione e ragione sociale, oggetto sociale e composizione degli organi di amministrazione e direzione, nonché di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza preventivo avviso al tribunale; l'obbligo di fornire al predetto tribunale un resoconto periodico, con la relativa documentazione, delle operazioni compiute aventi valore superiore alla soglia determinata dal tribunale; che gli ufficiali di polizia possano essere autorizzati dal tribunale ad accedere presso gli uffici dell'impresa o della società, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche e intermediari finanziari per acquisire informazioni e copia della documentazione ritenuta utile; che, ove al termine del periodo stabilito risulti l'impossibilità della normale gestione societaria in ragione del livello di infiltrazione criminale, il tribunale possa applicare la misura di cautela e di sostegno di cui al numero 2);

              2) l'amministrazione giudiziaria per un periodo non inferiore a sei e non superiore a dodici mesi, prevedendo che:

 

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                  2.1) il tribunale revochi gli amministratori e i sindaci della società e nomini uno o più amministratori, che provvedano alla gestione dell'ente, curandone, ove necessario, il riassetto organizzativo e contabile; l'amministratore non possa compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza la preventiva autorizzazione del giudice delegato; l'amministratore provveda altresì al controllo delle operazioni societarie; siano disciplinati il caso di società inserita in un gruppo societario nonché il caso di società e imprese costituite in più unità produttive; siano nulli tutti gli atti di disposizione compiuti dai titolari dell'impresa o dell'ente durante il periodo nel quale lo stesso è sottoposto all'amministrazione giudiziaria;

                  2.2) quando nel corso dell'amministrazione giudiziaria risulti il concreto pericolo che i beni vengano dispersi, sottratti o alienati, il pubblico ministero possa chiedere al tribunale di disporne il sequestro;

                  2.3) la misura possa essere prorogata, anche d'ufficio, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata;

              3) il sequestro delle quote e delle azioni, prevedendo la gestione di tali quote o azioni secondo le forme dell'amministrazione giudiziaria;

          r) prevedere, in relazione alle misure di cui alla lettera q), che:

              1) se al termine del periodo fissato o prorogato dal tribunale risultino venute meno le esigenze di cautela e di sostegno, il tribunale disponga la revoca della misura disposta;

              2) con il provvedimento che dispone la revoca della misura di cautela e di sostegno il tribunale possa stabilire obblighi di comunicazione al questore e al nucleo di polizia tributaria competenti, per un periodo non inferiore a tre anni, degli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, degli atti di pagamento

 

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ricevuti, degli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, nonché degli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore superiore a quello stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito dell'impresa o dell'ente e comunque a un limite da stabilirsi;

              3) se al termine del periodo fissato o prorogato dal tribunale per il controllo o l'amministrazione giudiziaria risulti l'impossibilità della normale gestione societaria in ragione del livello di infiltrazione criminale, il tribunale disponga il sequestro dei beni aziendali finalizzato alla successiva confisca; prevedere, in tal caso, adeguate forme di ristoro all'imprenditore che abbia reso la denuncia, anche attraverso l'utilizzo del Fondo di rotazione di cui alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, e successive modificazioni, purché risulti reciso ogni legame con l'organizzazione criminale;

              4) se, nel corso dell'esecuzione delle misure di cautela e di sostegno di cui alla lettera q), emerga che il soggetto ha reso mendace denuncia di assoggettamento, il tribunale trasmetta gli atti al pubblico ministero per la richiesta di applicazione di una misura di prevenzione;

          s) prevedere che, quando emerga la sussistenza di imprese o enti soggetti alle condizioni di intimidazione e di assoggettamento di cui all'articolo 416-bis del codice penale, i cui titolari non abbiano reso la denuncia prevista dalla lettera p), si proceda al sequestro e alla confisca di prevenzione, salvo che i predetti titolari, nel corso del procedimento, non collaborino concretamente con l'autorità di polizia o con l'autorità giudiziaria per la ricostruzione dei fatti che hanno dato luogo alle condizioni di assoggettamento, nonché nella raccolta di elementi di prova decisivi al fine di:

              1) individuare o assicurare alla giustizia uno o più appartenenti a taluna delle associazioni di cui alla lettera b), numero 2);

 

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              2) sottrarre risorse rilevanti alle associazioni di cui al numero 1);

              3) ricostruire fatti di reato riconducibili a taluna delle associazioni di cui al numero 1);

              4) evitare la commissione dei reati indicati alla lettera b);

          t) prevedere, nel caso di cui alla lettera s), l'applicabilità delle misure di cautela e di sostegno di cui alla lettera q);

          u) prevedere la revocazione della confisca definitiva di prevenzione, stabilendo:

              1) che essa possa essere richiesta:

                  1.1) in caso di scoperta di nuove prove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;

                  1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;

                  1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato;

              2) che la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura;

              3) che la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al numero 1), salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;

              4) che, in caso di accoglimento della domanda di revocazione, la restituzione dei beni confiscati possa avvenire solo per equivalente, con previsione dei criteri per determinare il valore dei beni medesimi;

 

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              5) che la revocazione non possa comunque essere chiesta da chi, potendo o dovendo partecipare al procedimento, vi abbia rinunciato, anche non espressamente;

          v) disciplinare i poteri e i doveri dell'amministratore giudiziario, prevedendo che:

              1) l'amministratore giudiziario sia scelto tra gli iscritti in un apposito albo, da istituire con successivo regolamento interministeriale, salvo che esigenze di particolare complessità non rendano necessaria la nomina di un altro soggetto, non iscritto all'albo; siano previsti casi di incompatibilità; sia stabilita la possibilità di nomina di coadiutori particolarmente qualificati;

              2) all'amministratore giudiziario siano attribuite le seguenti funzioni, da disciplinare:

                  2.1) inventario e stima dei beni;

                  2.2) relazioni periodiche al giudice delegato;

                  2.3) custodia, conservazione, amministrazione e gestione dei beni o delle aziende in sequestro;

                  2.4) tenuta della contabilità;

                  2.5) adempimento degli oneri fiscali;

                  2.6) resa del conto di gestione;

              3) gli atti di straordinaria amministrazione debbano essere autorizzati dal giudice delegato, fissando eventualmente una soglia di valore oltre la quale gli atti si considerino sempre di straordinaria amministrazione;

              4) avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in violazione del testo unico, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possano proporre reclamo al tribunale, che decide con decreto non impugnabile; che l'istanza, se rigettata, non possa essere riproposta;

 

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              5) gli atti dell'amministrazione giudiziaria siano coperti da segreto d'ufficio fino al rendiconto di gestione;

          z) prevedere la disciplina delle spese di gestione, delle liquidazioni e dei rimborsi;

          aa) prevedere che, nelle controversie concernenti la procedura, l'amministratore giudiziario possa avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l'assistenza legale;

          bb) prevedere che, dopo la confisca definitiva, l'amministratore giudiziario coadiuvi il tribunale nella procedura di tutela dei diritti dei terzi;

          cc) disciplinare i rapporti tra il sequestro di prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che:

              1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale;

              2) nel caso di contemporanea esistenza di sequestro penale e di prevenzione in relazione al medesimo bene, la custodia giudiziale e la gestione dei beni sequestrati nel processo penale vengano affidate all'amministratore giudiziario secondo le disposizioni stabilite dal testo unico in materia di amministrazione e di gestione, salvo l'obbligo di comunicare al giudice del procedimento penale copia delle relazioni periodiche;

              3) in relazione alla vendita, assegnazione e destinazione dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima;

              4) se la confisca definitiva di prevenzione interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione, vendita, assegnazione o destinazione dei beni secondo le disposizioni previste dal testo unico;

 

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              5) in caso di contemporanea pendenza di confisca di prevenzione e di confisca penale, anche disposta ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, quella divenuta irrevocabile per prima sia in ogni caso trascritta, iscritta o annotata con le modalità previste dal testo unico;

          dd) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con la procedura, prevedendo:

              1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese da terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l'altro il principio generale secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o proseguite dopo l'esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei creditori in buona fede;

              2) la disciplina dei rapporti pendenti all'epoca di esecuzione del sequestro, stabilendo tra l'altro il principio che l'esecuzione dei relativi contratti rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa l'autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto;

              3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui beni oggetto di sequestro e di confisca di prevenzione, prevedendo in particolare:

                  3.1) che i titolari di diritti di proprietà ovvero di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni dall'esecuzione del sequestro per svolgere le proprie deduzioni; che dopo la confisca i diritti reali o personali di godimento sui beni confiscati si estinguano, salvo il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo;

                  3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza,

 

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insinuare il proprio credito nella procedura entro un termine da stabilire, comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca diviene definitiva, salva la possibilità di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole;

                  3.3) il principio della previa escussione del patrimonio residuo del sottoposto, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni confiscati, nonché il principio del limite della garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei beni sequestrati, al netto delle spese della procedura; che la previa escussione possa essere dimostrata anche tramite verbale di pignoramento negativo o perizia di parte, da equiparare ad atto pubblico;

                  3.4) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità; che nella valutazione della buona fede il tribunale tenga conto, tra l'altro, delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolto dal creditore;

                  3.5) un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che preveda l'ammissione dei crediti regolarmente insinuati e la formazione di un progetto di pagamento degli stessi da parte dell'amministratore giudiziario;

                  3.6) la revocazione dell'ammissione del credito quando emerga che essa è stata determinata da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi;

          ee) disciplinare i rapporti tra le misure di prevenzione e le procedure concorsuali, prevedendo in particolare:

              1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e gestiti e destinati secondo le norme stabilite per il procedimento di prevenzione;

 

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              2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla massa fallimentare possano rivalersi, in via residuale, sul 70 per cento del valore dei beni confiscati, al netto delle spese sostenute dalla procedura di prevenzione;

              3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o di confisca di prevenzione possa essere effettuata in sede fallimentare secondo i princìpi stabiliti dal testo unico; che se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intero compendio aziendale dell'impresa dichiarata fallita nonché, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche le norme previste per il procedimento di prevenzione;

              4) che l'amministratore giudiziario possa proporre le azioni di revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni oggetto di sequestro di prevenzione; che, ove l'azione sia già stata proposta, al curatore si sostituisca l'amministratore;

              5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, possa chiedere al tribunale competente la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore o dell'ente nei cui confronti è disposto il procedimento di prevenzione patrimoniale e che versi in stato di insolvenza;

              6) che, se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa attiva; che, se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso; che, se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita dei beni, essi si eseguono su quanto eventualmente residua dalla liquidazione;

          ff) prevedere la disciplina fiscale dei beni oggetto di sequestro e di confisca di prevenzione;

          gg) prevedere un'apposita disciplina relativa a registri, iscrizioni e certificazioni

 

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concernenti il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione;

          hh) disciplinare le sanzioni e i divieti accessori alle misure di prevenzione; prevedere altresì la riabilitazione;

          ii) prevedere la disciplina della destinazione dei beni confiscati;

          ll) prevedere le seguenti fattispecie criminose:

              1) violazione degli obblighi relativi alle misure di prevenzione, stabilendo che: chiunque viola in modo grave o reiterato gli obblighi inerenti ad una misura di prevenzione applicata dal giudice sia punito con l'arresto da tre mesi a due anni; se la violazione riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, ovvero le comunicazioni degli atti di disposizione patrimoniale, si applichi la pena della reclusione da uno a cinque anni e sia consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza; in caso di violazione di obblighi o prescrizioni inerenti ad una misura di prevenzione imposta a un ente, lo stesso sia punito con idonea sanzione amministrativa pecuniaria, fatta salva la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno determinato o agevolato la violazione;

              2) impedimento all'esecuzione delle misure di prevenzione, consistente nella condotta di chi: 2.1) compie attività volte a impedire, eludere od ostacolare l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale ovvero l'esecuzione del sequestro di prevenzione: in quest'ipotesi sia prevista la pena della reclusione da due a sei anni; 2.2) compie attività volte a impedire od ostacolare l'identificazione del reale titolare di un bene, se questo viene successivamente sottoposto a sequestro o confisca di prevenzione: in quest'ipotesi sia prevista la pena della reclusione da due a sei anni; prevedere che se i fatti di cui ai numeri 2.1) e 2.2) sono commessi mediante la costituzione o l'utilizzo di documentazione contraffatta, alterata o ideologicamente

 

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falsa, la pena sia aumentata da un terzo alla metà;

              3) interposizione fittizia, estendendo alle misure di prevenzione la fattispecie di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;

              4) simulazione di credito, stabilendo che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, anche per interposta persona, presenta domanda di ammissione di credito, nell'ambito di una procedura di prevenzione, per un credito fraudolentemente simulato sia punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro;

              5) guida abusiva di veicoli a motore da parte del sorvegliato speciale;

              6) violazione dei divieti di autorizzazione e concessione conseguenti all'applicazione di una misura di prevenzione, consistente nella condotta del pubblico amministratore, funzionario o dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero del concessionario di opere e di servizi pubblici che: 6.1) nonostante l'intervenuta decadenza o sospensione, non disponga, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi; 6.2) consenta alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dal testo unico nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di prevenzione; prevedere, nei casi di cui ai numeri 6.1) e 6.2), la pena della reclusione da due a quattro anni o, se il fatto è commesso per colpa, la pena della reclusione da tre mesi a un anno;

              7) aggiornare il catalogo dei reati per i quali è prevista un'aggravante speciale ove siano commessi dal sottoposto a misura di prevenzione;

              8) prevedere che alla condanna per taluno dei delitti di cui alla presente lettera conseguano:

 

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                  8.1) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

                  8.2) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo di cinque anni;

                  8.3) la pubblicazione della sentenza di condanna;

          mm) prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata una proposta o applicata una misura alla data di entrata in vigore del testo unico;

          nn) procedere all'abrogazione di tutta la normativa incompatibile con il testo unico.